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L’art. 3 del Decreto “green pass” del 21.9.2021 n. 127 prevede l’ob­bligo, per tutti coloro che svolgano una attività lavorativa nel settore privato di esibire su richiesta la certificazione verde COVID-19, ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro. Tale obbligo sussiste a prescindere dalla natura subordinata o autonoma del rapporto di lavoro. L’obbligo stabilito dal cosiddetto decreto green pass si applica dal 15.10.2021 e fino al 31.12.2021. In quest’ultima data, salvo proroghe, si spera terminerà lo stato di emergenza sanitaria.

Decreto grenn pass obbligatorio: estensione ai lavoratori privati

Rientra nell’applicazione dell’obbligo di green pass chiunque svolga un’attività lavorativa nel settore privato a prescindere dalla tipologia contrattuale in base alla quale tale attività viene prestata. Sono comprese di conseguenza anche le attività svolte sulla base di contratti esterni, a titolo di volontariato, libera professione, ecc.. L’obbligo di essere in possesso ed esibire il green pass ai fini dell’accesso sul luogo di lavoro non trova applicazione per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.


I doveri imposti ai lavoratori dal Decreto “green pass” comportano obblighi anche in capo ai datori di lavoro. Infatti, l’art. 9-septies co. 4 dispone che ogni datore di lavoro è tenuto a verificare il possesso del green pass da parte dei suoi dipendenti; per non parlare di tutti gli altri soggetti che per svolgere la loro attività lavorativa debbano accedere sul luogo di lavoro. Inoltre, entro il 15.10.2021, i datori di lavoro dovranno:

  • – definire le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche da effettuare al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro;
  • – individuare con atto formale il soggetto deputato a tale controllo.

Decreto green pass obbligatorio: quali sanzioni in caso di violazione?

La norma in esame dispone che il personale non in possesso della certificazione verde COVID-19 debba essere considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della stessa. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento. Ad ogni modo, entro il 31.12.2021 non sono previste conseguenze disciplinari e permane il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
Per le imprese con meno di 15 dipendenti si prevede che la normativa muti leggermente. Dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata infatti, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione. Si parla comunque di un periodo non superiore a 10 giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31.12.2021.

Il legislatore esclude dunque la possibilità di sanzionare disciplinarmente il dipendente che risulti assente per il mancato possesso del green pass. Qualora il lavoratore acceda ai luoghi di lavoro in violazione degli obblighi previsti dal Decreto “green pass” n. 127/2021, sarà punibile con:

  • – una sanzione amministrativa di importo compreso tra 600 e 1.500 €, comminabile dal Prefetto.;
  • – una sanzione disciplinare, comminabile dal datore di lavoro secondo le previsioni dei codici disciplinari vigenti in azienda.

Il decreto sanziona altresì i datori di lavoro che omettano di effettuare i necessari controlli o di definire le modalità operative per l’organizzazione degli stessi. Per questa categoria di soggetti è prevista una sanzione da 400 a 1.000 €.

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