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Come ricordato nel nostro precedente articolo, la Legge di Bilancio 2023 ha ricevuto ormai l’ok definitivo del Senato ed attende di essere trascritta in Gazzetta Ufficiale. Una manovra che per la prima volta tenta di disegnare un quadro legislativo al cui interno poter inserire le criptovalute o, come vengono definite nel testo di legge, le cripto-attività. In questo nostro approfondimento vorremmo approfondire dove gli NFT vengono inseriti all’interno di questo quadro e come ne viene disciplinata la tassazione.

La Legge di Bilancio 2023 menziona gli NFT?

Riprendiamo il nostro ragionamento dall’ultimo contributo. La relazione illustrativa di accompagnamento all’art.31 del Disegno di Legge specifica che:

  • – Prima di tutto assume rilevanza fiscale la conversione di una criptovaluta in euro o in valuta estera. Di conseguenza, qualora da tale operazione dovesse emergere una plusvalenza quest’ultima sarebbe soggetta a tassazione;
  • – Non costituisce fattispecie fiscalmente rilevante la permuta effettuata tra cripto-attività aventi medesime caratteristiche e funzioni. In altre parole, eventuali plusvalenze emerse da scambi tra criptovalute non producono reddito;
  • – Assume rilevanza fiscale l’utilizzo di una cripto attività per l’acquisto di un bene o un servizio o di un’altra tipologia di cripto-attività (ad esempio utilizzo di una criptovaluta per acquistare un non fungible token).

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Con quest’ultima osservazione viene di fatto equiparato lo scambio criptovalute – NFT al classico cash out derivante dallo scambio criptovalute – euro. Come mai questo particolare trattamento per quanto riguarda le transazioni che vedono coinvolti gli NFT? Ricordiamo che questi ultimi sono token non fungibili che incorporano un determinato diritto. Ma che tipo di diritto?

Tutti gli NFT sono giuridicamente uguali?

Prendiamo ad esempio il mondo dell’arte, settore in cui gli NFT hanno visto il maggior numero di casi d’uso. Cosa sto effettivamente comprando quando procedo all’acquisto di un NFT? In dottrina abbiamo trovato diverse interpretazioni:

  • – alcuni autori affermano che l’acquirente del bene non fungibile non stia acquistando l’opera d’arte bensì solo la possibilità di dimostrare un diritto su tale opera;
  • – per parte della dottrina le transazioni con NFT hanno come oggetto il trasferimento vero e proprio della proprietà di un bene, come se fosse fisico. Ad esempio, una proprietà immobiliare nel metaverso.
  • – secondo altri gli NFT non sono il bene su cui attribuiscono un diritto, ma assicurano all’acquirente l’accesso a tale bene, consentendogli di essere univocamente individuato come colui che ha diritto alla prestazione. Pertanto potrebbero qualificarsi come un titolo di credito (fonte: Eutekne.it).

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Come è facilmente intuibile sarebbe opportuno classificare la natura dei token non fungibili a seconda della loro natura intrinseca. Essa deriva dal diritto che il token incorpora, per cui appare perlomeno semplicistico fare di tutta un’erba un fascio e considerare fiscalmente rilevante qualsiasi transazione avente oggetto token non fungibili.

Cosa prevede la legge di bilancio in tema di plus/minusvalenze?

Se tale interpretazione venisse applicata alla lettera rischierebbe altresì di essere facilmente sfruttabile. Facciamo un paio di esempi:

  • – Il primo esempio vede un contribuente ritrovarsi una criptovaluta ricevuta tramite airdrop, il cui costo di acquisto è ovviamente zero. Decide di scambiare tale criptovaluta (che con il tempo si è apprezzata) con un NFT. Considerato che il corrispettivo percepito (il valore dell’NFT) è sicuramente maggiore di zero (in fase di airdrop non vengono sostenuti costi) il contribuente vedrebbe l’intero valore del bene acquistato soggetto a tassazione.
  • – Il secondo esempio vede un altro contribuente acquistare all’anno X un Bitcoin a 50. Durante l’anno X+1 il valore del Bitcoin scende a 20 e durante il medesimo periodo decide di acquistare un NFT al costo di un Bitcoin. Il valore normale del bene acquistato (20) meno il costo di acquisto del Bitcoin ceduto (50) realizza una minusvalenza (30) fiscalmente rilevante, quindi deducibile dal proprio reddito.

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In termini di plusvalenze tassabili e minusvalenze deducibili sempre l’art.31 del disegno di legge di bilancio porta delle novità. Innanzitutto non si fa menzione dei fantomatici 51.645,69 euro, ovvero la famosa giacenza media complessiva che gli ultimi orientamenti individuavano come soglia per il calcolo di potenziali plusvalenze. Non si fa infatti menzione né della giacenza media, né del principio LIFO (Last In First Out).

Come si calcolano plus e minusvalenze?


La plusvalenza sarà tassabile solo se superiore a 2.000 euro per singolo periodo di imposta. Allo stesso modo le minusvalenze andranno ad abbattere il reddito solo se non inferiori allo stesso importo. In ossequio all’art. 68 del TUIR le minusvalenze saranno sempre riportabili negli esercizi successivi ma non oltre il quarto. Ma come si calcolano plusvalenze e minusvalenze? Queste sono costituite dalla “differenza tra il corrispettivo percepito ovvero il valore normale delle cripto-attività permutate e il costo o il valore di acquisto”. Abbiamo più volte espresso perplessità in merito alla definizione di valore normale, ovvero valore di mercato, di beni che non vengono scambiati in alcun mercato regolamentato. Aggiungiamo che nella pratica la definizione del costo di acquisto si rivela spesso e volentieri particolarmente complicata. Ad esempio, tentare di recuperare il costo di acquisto di beni acquistati su piattaforme decentralizzate risulta spesso pressoché impossibile.

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Se poi aggiungiamo che uno degli ultimi periodi del secondo comma dell’art. 31 della Legge di Bilancio afferma che il costo di acquisto deve essere documentato con elementi certi e precisi ed è a carico dei contribuenti non facciamo altro che aumentare il grado di complessità. Quali sono gli elementi certi e precisi? Potrebbe essere sufficiente il report che alcune piattaforme centralizzate forniscono e dove elencano tutte le transazioni effettuate? Su questo punto ci aspettiamo di ricevere chiarimenti. Ma c’è di più: in mancanza di elementi certi e precisi, il costo di acquisto è pari a zero.

Con i prossimi articoli proseguiremo nel commento delle novità della Legge di Bilancio sul tema delle criptovalute. Al momento possiamo solo affermare che con questa Legge di Bilancio è stato fatto un primo passo, forse traballante, ma pur sempre un primo passo verso la regolamentazione di questo settore.