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E’ possibile inserire le criptovalute all’interno del bilancio della propria azienda? La risposta è assolutamente si, anche se ad onor del vero i principi contabili nazionali nulla dicono a riguardo. Vengono in soccorso i principi contabili internazionali, che negli ultimi anni hanno tentato di affrontare questa delicata tematica. (Per approfondire: “Holdings of Cryptocurrencies“, IFRIC 2019. “Accounting for crypto-assets (liabilities): holder and issuer perspective“, EFRAG 2020). In questo contesto di incertezza normativa si è mosso il nuovo governo, il quale ha dedicato ben 5 articoli della nuova legge di bilancio espressamente dedicati alle criptovalute. Ma cosa prevede in tema di classificazione delle criptovalute nel bilancio aziendale?

Criptovalute bilancio aziendale: lo stato dell’arte

In passato abbiamo già trattato l’argomento, suggerendo come inserire le criptovalute nel bilancio della propria azienda. Riassumendo quanto già discusso sembra che all’interno del bilancio le criptovalute possano essere inquadrate come attività immateriali o rimanenze. Ci preme ricordare però che ad oggi nel nostro paese è assente qualsiasi regolamentazione. Vi invitiamo pertanto a prendere un appuntamento qualora abbiate la necessità di inserire le criptovalute all’interno della vostra realtà aziendale. E’ fondamentale analizzare nello specifico il singolo caso per poter suggerire la migliore classificazione.

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Come anticipato nelle premessa, il disegno della nuova legge di Bilancio recentemente approvata dedica 5 articoli verticali sull’argomento. Su questi abbiamo già dedicato alcuni approfondimenti:

In questa sede analizzeremo l’art.32 dal titolo “Valutazione cripto-attività”. Quest’ultimo non fornisce spunti o chiarimenti in termini di classificazione in bilancio delle criptovalute, bensì aggiunge “solo” un comma all’art. 110 del TUIR. Ne citiamo di seguito un estratto:

non concorrono alla formazione del reddito i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle cripto-attività alla data di chiusura del periodo di imposta a prescindere dall’imputazione a conto economico.”

La valutazione delle criptovalute non concorre alla formazione del reddito

Tradotto: eventuali oscillazioni valore delle criptovalute iscritte in bilancio non concorreranno alla formazione del reddito. E di conseguenza non influiranno sull’ammontare delle tasse.
Proviamo a fare un esempio pratico. In corso d’anno inserisco nel conto economico del mio bilancio un determinato ammontare di una criptovaluta. Al 31 dicembre dello stesso anno il valore di quella criptovaluta è sensibilmente aumentato/diminuito. Ebbene, tale variazione (stante il dubbio su quale valore considerare e soprattutto da quale mercato ricavarlo) non influisce sulla composizione del reddito.

Da cosa deriva questa norma? La ratio consiste nell’evitare che le profonde oscillazioni che vedono protagonisti questi asset rischino di modificare sensibilmente la redazione del bilancio aziendale. L’articolo 32 del disegno di Legge cita espressamente il conto economico, per cui si deduce che rimangano escluse le valutazione dei crediti e dei debiti da regolare in cripto attività.

La relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge ricorda però un punto importante. In qualsiasi caso in cui le criptovalute siano scambiate con altre cripto-attività (ad esempio NFT) o cedute in cambio di moneta FIAT, la differenza tra il corrispettivo incassato e il valore fiscale concorre alla formazione del reddito.