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Se si parla di criptovalute e dichiarazione dei redditi non si può non nominare il monitoraggio fiscale. Di cosa si tratta? Il monitoraggio fiscale è un adempimento obbligatorio a cui sono chiamati tutti i contribuenti fiscalmente residenti in Italia. Deriva da una legge introdotta nel 1990 per permettere all’Agenzia delle Entrate di monitorare le attività estere di natura finanziaria detenute dai residenti del nostro paese. Ma quindi le criptovalute sono attività estere di natura finanziaria? Ecco la domanda da un milione di dollari. Il nostro parere è negativo, ma quello dell’Agenzia delle Entrate è l’opposto. Per quale motivo? Proviamo ad analizzare la questione.

Monitoraggio fiscale e quadro RW

Dalla risposta all’interpello n.788/2021 abbiamo afferrato un concetto: l’Agenzia delle Entrate equipara le criptovalute alle valute tradizionali definendole “valute virtuali“. Con riferimento agli obblighi di monitoraggio fiscale poi, il DL n.167/1990 prevede che le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici residenti in Italia che detengono attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia debbano indicare tali beni nella dichiarazione dei redditi. In altre parole: se un contribuente possiede criptovalute è obbligato ad inserire il valore complessivo delle stesse all’interno del quadro RW della dichiarazione. E se non lo fa? In questo articolo abbiamo approfondito le possibili sanzioni.

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Citando l’interpello sopra menzionato: “con riferimento alla detenzione di valute virtuali si ritiene che tale obbligo sussista in quanto le stesse costituiscono attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia“. Quest’ultimo concetto è di fondamentale importanza, poiché da esso scaturiscono almeno un paio di considerazioni. La prima, già discussa in passato, secondo cui le criptovalute sono considerate attività estere. Difficile comprendere come si possa ritenere un asset di questo tipo posseduto all’estero quando i dati presenti sulla blockchain sono presenti su server decentralizzati. La seconda considerazione che rileva non è tanto la localizzazione estera di tali beni ma la possibilità di disporne. Se un residente italiano è in possesso della chiave privata, detiene di conseguenza delle attività suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia.

Il caso spagnolo

Inutile disquisire ulteriormente su quanto la normativa attuale non sia aggiornata e di dubbia interpretazione. Interessante però potrebbe essere approfondire la sentenza della Corte Europea del 27 gennaio 2022 con la quale la Corte di Giustizia ha stabilito che la normativa spagnola che obbliga i residenti a dichiarare i beni detenuti all’estero è contraria al diritto di circolazione dei capitali. In pratica, la Corte europea ha bocciato la versione iberica della nostra legge n.167/1990 relativa al monitoraggio fiscale. Già in passato l’Associazione Nazionale Dottori Commercialisti aveva messo in luce come gli obblighi di monitoraggio delle attività estere confliggessero con il principio di libertà dei movimenti di capitale. Tale denuncia rilevava come la normativa italiana imponesse adempimenti e sanzioni che eccedono quanto indispensabile per garantire la tutela degli interessi erariali.

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In particolare, “è stato osservato come l’esigenza di garantire l’efficacia dei controlli fiscali non risulta giustificata quando esistono efficaci sistemi di scambio di informazioni con l’altro Stato.”
Insomma, in tempi non sospetti era già stata sollevata la questione circa la legittimità del monitoraggio fiscale relativo alle attività estere. Una norma che, visto il diffondersi della tecnologia blockchain e di tutte le sue declinazioni, non può che essere ridiscussa.
Concludiamo questo contributo con un ulteriore spunto di riflessione. Se parlare di monitoraggio fiscale relativo alle criptovalute appare anacronistico, come dovremo comportarci con tutti quegli asset scambiati nel metaverso? Anche in questo caso stiamo parlando di uno stato estero? E’ lecito chiedersi se la normativa attuale sia coerente nel disciplinare tutti questi tipi di asset.