dichiarazione-crypto-quando-si-possono-non-dichiarare-le-criptovalute

Nei precedenti contenuti abbiamo discusso sull’obbligatorietà o meno di inserire le crypto all’interno della dichiarazione dei redditi. Se un contribuente possiede criptovalute e segue le interpretazioni indicate nell’interpello 788/2021 deve inserirle all’interno del quadro RW della dichiarazione. E se non lo fa? In questo articolo abbiamo approfondito le possibili sanzioni. Ora l’Agenzia delle Entrate torna a dire la sua escludendo dall’obbligo di monitoraggio la remunerazione per l’attività di staking. Ma cerchiamo di fare ordine.

Dichiarazione redditi da crypto in staking

Facciamo un passo indietro. Con il nostro ultimo articolo abbiamo illustrato l’interpello 956-771/2022. In tale sede l’Agenzia Entrate aveva qualificato i proventi da staking come reddito di capitale tassato alla fonte con la ritenuta del 26 per cento. Tale interpretazione non chiariva l’aspetto del monitoraggio fiscale, considerato che l’Agenzia (dalla risposta ad interpello n.788/2021) aveva applicato alle criptovalute le regole che disciplinano le operazioni in valuta estera.

Leggi anche:
AGEVOLAZIONI 2022: INVESTIMENTI IN BLOCKCHAIN COPERTI FINO AL 70%


La remunerazione per attività di staking non rientra nel monitoraggio fiscale, e pertanto non deve essere dichiarata come reddito estero nel Quadro RW. Ad una precisa condizione però: a patto che la piattaforma presso cui il wallet è stato configurato sia gestita da una società italiana. Ecco in sintesi quanto espresso dall’amministrazione finanziaria con la risposta all’interpello 956-448/2022. In pratica i frutti derivanti dallo staking di crypto non devono essere inseriti in dichiarazione se la società proprietaria della piattaforma ha sede all’interno del territorio nazionale.

Monitoraggio fiscale crypto in staking non obbligatorio


Approfondendo la casistica presentata all’Agenzia Entrate, si apprende infatti che la società che gestisce la piattaforma presso cui il contribuente ha aperto il wallet è italiana. Dal momento in cui la società italiana è proprietaria della chiave privata, non deriva l’obbligo del monitoraggio fiscale e dell’inserimento delle crypto nella dichiarazione dei redditi. Attenzione però: ricordiamo che l’interpello si riferisce esclusivamente ai redditi derivanti da attività di staking.

Leggi anche:
REGISTRO OPERATORI CRIPTOVALUTE: CHI È OBBLIGATO AD ISCRIVERSI?


Nella casistica esaminata il contribuente che ha presentato istanza sarebbe titolare di un diritto nei confronti di una società italiana; non di un asset finanziario di natura estera. Ecco in sostanza la discriminante che permetterebbe di non dichiarare tali asset all’interno del quadro RW.

Per la prima volta l’Agenzia delle Entrate non assimila il possesso di criptovalute alle valute estere, e così facendo provoca solamente più confusione nel settore. In attesa che venga redatta una normativa ad hoc, il nostro studio rimane a disposizione per esaminare qualsiasi casistica legata alla dichiarazione delle crypto e al mondo Blockchain. Ormai da tempo cerchiamo con tutte le nostre forze di assistere i contribuenti e gli imprenditori in questo settore. Un settore tanto fertile quanto al momento piuttosto arretrato dal punto di vista normativo.