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I prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e/o di portafoglio digitale dovranno iscriversi al nuovo registro degli operatori di criptovalute entro la metà di luglio 2022. Parliamo di un registro ad hoc, tenuto dall’Organismo Agenti e Mediatori (OAM). Qual è il fine della costituzione di questo registro? Identificare i soggetti che esercitano le attività sopra menzionate ai fini di antiriciclaggio. Il registro degli operatori in criptovalute è operativo dal 16 maggio 2022 e i soggetti interessati hanno 60 giorni di tempo per iscriversi. Ma quali sono i soggetti obbligati ad iscriversi?

I soggetti interessati

Il Decreto del 13/1/22 individua puntualmente i soggetti tenuti all’iscrizione nel registro speciale. Per “prestatori di servizi di valuta virtuale” si intende infatti:


“ogni persona fisica o soggetto diverso da persona fisica che fornisce a terzi, a titolo professionale, anche on-line, servizi funzionali all’utilizzo, allo scambio, alla conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione da ovvero in valute aventi corso legale o in rappresentazioni digitali di valore, ivi comprese quelle convertibili in altre valute virtuali nonché i servizi di emissione, offerta, trasferimento e compensazione e ogni altro servizio funzionale all’acquisizione, alla negoziazione o all’intermediazione nello scambio delle medesime valute”.

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Il prestatore di servizi di portafoglio digitale invece, è definito come:

ogni persona fisica o soggetto diverso da persona fisica che fornisce, a terzi, a titolo professionale, anche on-line, servizi di salvaguardia di chiavi crittografiche per conto dei propri clienti, al fine di detenere, memorizzare e trasferire valute virtuali”.


Per completezza, si segnala che per “valuta virtuale” si intende:


“la rappresentazione di valore, non emessa né garantita da una banca centrale o da un’autorità pubblica, non necessariamente collegata ad una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l’acquisto di beni e servizi o per finalità di investimento e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente”.

Come iscriversi al registro degli operatori di criptovalute?

Una volta effettuata la registrazione al portale OAM, è possibile comunicare i dati richiesti per l’iscrizione al registro. La comunicazione deve contenere:
– i dati anagrafici della persona (fisica o giuridica);
– il codice fiscale/partita IVA, ove assegnato;
– gli estremi del documento di identificazione;
– l’indirizzo PEC;
– l’indicazione della tipologia di attività;
– l’indicazione della tipologia di servizi prestati;
– le modalità di svolgimento del servizio.

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Ai fini del rispetto dell’ultimo punto, gli interessati devono indicare il numero e l’indirizzo dei punti fisici di operatività (compresi eventuali ATM) e il sito web tramite il quale svolgono il loro servizio. Ad oggi il registro è composto da meno di trenta società che possono operare nel nostro paese. Tra esse è compresa anche Binance Italia Srl, avente sede a Lecce, ma non ancora operativa.

Entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione, l’OAM provvede ad iscrivere l’ente o a rifiutarne la richiesta. Attenzione però: qualora il richiedente si vedesse respinta la prima richiesta, avrebbe comunque il diritto a presentarne una nuova.

Quanto costa l’iscrizione?

Quali sono i requisiti da rispettare per potersi iscrivere al registro degli operatori di criptovalute?
Le persone fisiche devono essere in possesso della cittadinanza italiana, europea o di Stato diverso e domicilio in Italia. Le persone giuridiche invece devono avere sede legale o amministrativa in Italia. Non sono al momento previsti altri requisiti di tipo dimensionale o patrimoniale ai fini dell’iscrizione al registro operatori criptovalute. La sensazione è che in futuro i vincoli diventeranno sempre più stringenti e chi si sarà iscritto per primo potrà beneficiare della tempestività dimostrata a suo tempo.
Quanto costa iscriversi al registro?
Con la Circolare n. 41/2022 l’OAM ha fissato gli importi del contributo da versare all’atto d’iscrizione. Gli importi differiscono a seconda che il richiedente sia una persona fisica o una persona giuridica. Per i primi il contributo è di 500 €, per i secondi è pari a 8.300 €. L’OAM ha in previsione di fissare un ulteriore contributo annuale che sarà determinato in considerazione delle dimensioni dei soggetti obbligati all’iscrizione al registro operatori criptovalute.

Registro operatori criptovalute e comunicazioni trimestrali

Oltre all’onere dell’iscrizione al registro, gli operatori dovranno dal momento dell’iscrizione adempiere ad un ulteriore obbligo. Stiamo parlando delle comunicazioni trimestrali con le quali i neo iscritti dovranno comunicare i dati relativi alle operazioni effettuate in Italia dai propri clienti. In particolare, le comunicazioni dovranno contenere i dati identificativi dei clienti e i dati sintetici relativi alla loro operatività. Di che dati stiamo parlando?

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Si tratta, in linea generale, di comunicare:

  • – il controvalore in euro del saldo totale delle valute detenuto dai singoli clienti;
  • – il numero e il controvalore complessivo delle operazioni di conversioni da valuta legale a virtuale e viceversa;
  • – il numero delle operazioni di conversione tra valute virtuali;
  • – il numero delle operazioni di trasferimento di valuta virtuale/legale in uscita e in ingresso.

La trasmissione dei dati dovrà avvenire in via telematica con cadenza trimestrale, entro il giorno 15 del mese successivo al trimestre di riferimento. Le informazioni raccolte nelle comunicazioni trimestrali potranno essere messe a disposizione delle autorità, come ad esempio MEF o Guardia di Finanza.
Per qualsiasi informazione o dubbi in merito al registro degli operatori di criptovalute, vi invitiamo a contattarci senza impegno.